La normativa per il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore del codice della strada all’art. 169, 6° comma stabilisce che: “è consentito il trasporto di animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile.
- Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purché esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l’animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di un animale irrequieto.
Fonte: Visto Speciale Pet, agosto/settembre 2017